LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
Art. 1
I beni immobili dello Stato, tanto pubblici quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero delle Finanze. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'amministrazione delle Finanze. Ciascun Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio, o di servizi da esso dipendenti.
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