Art. 1
Sino a tutto giugno 1869 il Governo del Re riscuoterà, secondo le Leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti. È prorogata per lo stesso termine la Legge del 18 dicembre 1864, n. 2034, sulla ritenuta degli stipendi, dei maggiori assegnamenti e delle pensioni. Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato, e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da Leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1869 rettificato, presentato al Parlamento, contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita.