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LEGGE 2 maggio 1869, n. 5036

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convalidato il Decreto Reale del 29 novembre 1866, n. 3463, contenente disposizioni transitorie circa le formalità e tassazioni per gli atti civili, giudiziali e di commercio che abbiano effetto, o di cui occorra far uso in una Provincia regolata da legislazione in materia di tasse diversa da quella della Provincia da cui proviene l'atto, con un'aggiunta in fine dell'articolo 1° dello stesso Reale Decreto, così concepita: negli altri casi non sarà dovuta alcuna tassa per la seconda formalità sopra prescritta. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Firenze addì 2 maggio 1869. VITTORIO EMANUELE. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. L. G. Cambray Digny.