Art. 1
Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1869, giusta l'annessa Tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore.
Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1869, giusta l'annessa Tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore.