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LEGGE 21 giugno 1869, n. 5128

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, presunte per l'esercizio 1869, giusta l'annessa Tabella, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità delle tariffe in vigore.