LEGGE 21 giugno 1869, n. 5160
Art. 1
Adempiute le condizioni prescritte dalle Leggi, il Governo autorizzerà la formazione di Società, di pubblici Istituti e di Consorzi, aventi per oggetto in tutto o in parte: 1° Di fare, o agevolare con la loro garanzia, agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime, e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di novanta giorni. Questa scadenza potrà, mediante successivi rinnovamenti, essere prolungata fino ad un anno; 2° Di prestare e aprire crediti o conti correnti, per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito fondiario, da prodotti agrari depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili; 3° Di emettere in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti Buoni agrari pagabili a vista; 4° Di emettere biglietti all'ordine, nominativi, per qualunque somma, trasmissibili per via di girata, pagabili a vista; 5° Di ricevere somme in deposito, in conto corrente con o senza interessi, rilasciando corrispondenti epoche di credito a guisa di cheques inglesi; 6° Di promuovere la formazione di Consorzi, di bonifiche e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali d'irrigazione, di strade vicinali forestali, comunali e provinciali, ed altri lavori destinati allo svolgimento dell'industria agraria, e di incaricarsi, per conto di detti Consorzi, della emissione dei loro prestiti; 7° Di promuovere le istituzioni di magazzini per il deposito e la vendita di derrate, e di fare anticipazioni sul valore delle medesime; 8° Di assumere con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte dovute dai proprietari e dai fittaiuoli; 9° Di scontare con solide garanzie ai proprietari le finanze, e così pagarle per conto dei fittaiuoli, con subentrare nei diritti dei proprietari stessi; 10° Di eseguire qualunque riscossione e pagamento, e fare qualunque operazione per conto di terzi, relativamente ai numeri che precedono.
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