LEGGE 28 novembre 1869, n. 5366
Art. 1
Il Codice penale militare marittimo, annesso alla presente, è approvato colla soppressione dell'articolo 361, e con incarico al Governo del Re di coordinarlo, entro l'anno corrente e prima della promulgazione della Legge, col Codice penale militare dell'Esercito e colla Legge dell'11 febbraio 1864, n. 1670, all'effetto di rendere uniforme, in quanto sia possibile, il diritto ed il procedimento penale delle due Armate di terra e di mare. Il detto Codice penale militare marittimo avrà esecuzione due mesi dopo la sua promulgazione.
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