LEGGE 23 dicembre 1869, n. 5395
Art. 1
Sino a tutto marzo 1870 il Governo del Re riscuoterà, secondo le Leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti. È prorogata per lo stesso termine la Legge sulla ritenuta degli stipendi, maggiori assegnamenti e pensioni, del 18 dicembre 1864, n. 2034. Esso è pure autorizzato a far pagare le spese ordinarie dello Stato e le spese straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da Leggi e da obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio 1870 presentato al Parlamento, e contenendosi, in quanto riguarda le spese, nella misura ivi stabilita.
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