LEGGE 26 dicembre 1869, n. 5407
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1869 dalla Legge 24 dicembre 1868, n. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870. Questa disposizione non avrà vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco. La presente Legge avrà effetto dal giorno 31 dicembre 1869. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Torino addì 26 dicembre 1869. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli. M. Raeli.
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