LEGGE 7 gennaio 1970, n. 5

Type Legge
Publication 1970-01-07
Ultimo aggiornamento 1970-02-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1968, la misura dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 2194, nello 0,70 per cento delle retribuzioni, è elevata all'1,20 per cento delle retribuzioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 gennaio 1970 SARAGAT RUMOR - DONAT-CATTIN - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA

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