LEGGE 7 gennaio 1970, n. 6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, è soppresso. Le disponibilità residue verranno versate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.
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