DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. 78
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;
Visto il regolamento di esecuzione alla legge predetta approvato con decreto presidenziale 20 gennaio 1961, n. 300;
Visto il proprio precedente decreto 3 settembre 1965, n. 1156 che ha sostituito l'art. 1 del regolamento sopra citato;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita'; Decreta:
Articolo unico
L'articolo 1 del regolamento concernente il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, n. 1156 e' sostituito dal seguente: "Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 e' ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere: 1) bulbi oculari, loro parti e annessi; 2) reni e loro parti; 3) ossa e superfici articolate; 4) muscoli e tendini; 5) vasi sanguigni; 6) sangue; 7) nervi; 8) cute; 9) midollo osseo; 10) aponeurosi; 11) dura madre; 12) cuore e sue parti; 13) polmoni e loro parti; 14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione; 15) vescica ed ureteri; 16) segmenti del canale digerente.
SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 12. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.