LEGGE 14 febbraio 1970, n. 95
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo alla condizione giuridica dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967.
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