DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1970, n. 152

Type DPR
Publication 1970-02-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223, con il quale vennero approvato e rose esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Bologna, spettanti alla locale camera di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 428, con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette;

Vista la deliberazione in data 1 dicembre 1969, numero 625 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta citta';

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1970, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, e' stabilita nella seguente misura: L. 10.000 (diecimila) di diritto fisso annuo; in piu' per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato: fino ad 1 miliardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 da 1 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 da 50 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 oltre 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 L'impegno di quotazione e' annuale. L'importo delle successive emissioni si somma allo importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.

Art. 2

Alle societa' che a decorrere dal 1 gennaio 1970 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1: a) per i primi due anni di quotazione, nessun diritto; b) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 60%; c) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 40%; d) per il quinto anno di quotazione, riduzione del 20%. Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli gia' quotati in borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso piu' borse valori. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotato ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.

Art. 3

E' fissato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.

Art. 4

I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue: istituti di credito, banchieri . . . . . . . . . . . L. 10.000 agenti di cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 commissionari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 rappresentanti alle grida. . . . . . . . . . . . . . " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno. . . . . . . . " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno. . . . . . . . " 1.000

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 135. - CARUSO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.