DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1970, n. 180

Type DPR
Publication 1970-02-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Opere pie ospitaliere" di Alessandria, e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' degli articoli 3, 6 e 9 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Opere pie ospitaliere", con sede in Alessandria, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Alessandria; due membri eletti dal consiglio comunale di Alessandria; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 2, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 146.

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1970

Atti dal Governo, registro n. 234, foglio n. 167. - CARUSO

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