DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. 221
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato istituti ospitalieri di Cremona e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 9 dicembre 1935; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Gli istituti ospitalieri, con sede in Cremona, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona; due membri eletti dal consiglio comunale di Cremona; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 dicembre 1935.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 32. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.