DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1970, n. 264
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1 agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "San Giorgio" di Cervia, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 aprile 1896, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "S. Giorgio", con sede in Cervia (Ravenna), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna; tre membri eletti dal consiglio comunale di Cervia; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 aprile 1896, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 258.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 84. - CARUSO
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