DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1970, n. 283

Type DPR
Publication 1970-05-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 21 maggio 1970, n. 282;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:

Art. 1

(Amnistia particolare)

E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali: a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale; c) reati previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66; d) reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; e) reati previsti dall'art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni; f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorche' l'istigazione o l'apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il presente provvedimento di amnistia. E' inoltre concessa amnistia: a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale; b) per il reato di cui all'art. 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi. ((1))

Art. 2

(Amnistia per reati in materia tributaria)

E' concessa amnistia: 1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi, sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi, oppure con la multa non superiore a lire duemilioniduecentocinquantamila sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi. L'amnistia e' estesa ai reati previsti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti. ((1))

Art. 3

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, e' concesso indulto: 1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonche', salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi; 2) nella misura non superiore a mesi sei di reclusione e a lire duemilioniduecentocinquantamila di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi; 3) nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'art. 4 del presente decreto. L'indulto e' esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 4

Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio).

L'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 sono subordinati alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalita', previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalita' omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi: a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorche' non sia intervenuto il provvedimento di confisca; b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio. I tributi i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dello indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 5

(Amnistia generale)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, e' concessa amnistia: a) per ogni reato non finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorche' concorrano piu' circostanze aggravanti, anche speciali, per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale nonche' per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie; c) per il delitto di cui all'art. 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione; ((2)) d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale; e) per ogni reato, non finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta. L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonche' al reato previsto dall'art. 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione della attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del codice penale. Per i reati previsti dall'art. 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto e' commesso nel normale svolgimento della propria attivita' da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti. (1)

Art. 6

(Indulto)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, e' concesso indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. E' concesso inoltre indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza. L'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o piu' precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto: a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione; b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale; c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie. L'indulto e' ridotto alla meta' nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonche' dagli articoli 5 e 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. L'indulto e' ridotto alla meta' per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale. L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'art. 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Art. 7

(Indulto per le pene accessorie)

E' concesso indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali e' applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

Art. 8

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del codice penale; d) per i soli reati di cui al precedente art. 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano piu' di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'art. 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale; e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'eta'.

Art. 9

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

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