DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. 298
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 20 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Spedali riuniti di S. Maria della Scala", di Siena, e' stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 maggio 1929; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Spedali riuniti di S. Maria della Scala", con sede in Siena, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: sei membri eletti dal consiglio provinciale di Siena; un membro eletto dal consiglio comunale di Siena; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 maggio 1929.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 104. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.