DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. 327
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 96, 97 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
(Bando di concorso)
Il Ministro per gli affari esteri bandisce con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni a cancelliere principale. Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso. Il bando deve essere emanato tra il 30 aprile e il 31 maggio ed e' pubblicato sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.
Art. 2
(Composizione della commissione esaminatrice)
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, e' composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, anche a disposizione o a riposo, che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato. Segretario della commissione e' un funzionario del Ministero di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato.
Art. 3
(Domande di ammissione al concorso)
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge. A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio. Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione. Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; quelli in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero. I titoli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia gia' in possesso.
Art. 4
(Titoli)
I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti: a) rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio; b) rapporti informativi relativi al periodo precedente; c) incarichi svolti; d) frequenza e profitto tratto da corsi ed altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione e cultura professionale del candidato.
Art. 5
(Punteggio)
La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell'art. 4, seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento. Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terra' in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Per i titoli indicati alla lettera a) dell'art. 4 la commissione potra' attribuire 70 punti di cui: non piu' di 34 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualita' del servizio prestato e del rendimento; non piu' di 18 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualita' morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non piu' di 18 punti per la capacita' organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilita'. Per i titoli indicati alla lettera b) la commissione potra' attribuire 20 punti di cui: non piu' di 10 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualita' del servizio prestato e del rendimento; non piu' di 5 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualita' morali e di carattere, alla stima ed al prestigio; non piu' di 5 punti per la capacita' organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilita'. Per i titoli indicati alla lettera c) la commissione potra' attribuire non piu' di 4 punti. Per i titoli indicati alla lettera d) la commissione potra' attribuire 6 punti di cui: non piu' di 4 punti per il profitto tratto da corsi di aggiornamento e di perfezionamento, con particolare riguardo per quelli previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; non piu' di 2 punti per titoli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quelle, anche facoltative, in cui il candidato abbia conseguito l'idoneita' nel concorso di ammissione; non piu' di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.
Art. 6
(Formazione della graduatoria)
La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base dei punti ottenuti dai candidati risultati idonei. Per conseguire l'idoneita' il candidato deve riportare almeno 50 punti.
SARAGAT RUMOR - MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 17. - SPAGNOLI
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