LEGGE 27 maggio 1970, n. 365

Type Legge
Publication 1970-05-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attività di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971. Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1 gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e 6. Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni. È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

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