LEGGE 25 maggio 1970, n. 371
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I beni immobili già in dotazione della Corona, elencati nella tabella A annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati. La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.