LEGGE 22 maggio 1970, n. 373

Type Legge
Publication 1970-05-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato, della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 6 marzo 1968: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo e all'articolo 3 della Convenzione finanziaria.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SARAGAT RUMOR - MORO - RESTIVO - GIOLITTI - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 e scambio di note. Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo deciso di modificare alcuni articoli della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro per gli Affari Esteri, S. E. l'Avv. Prof. Federico Bigi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Gli articoli 2, 44, secondo comma, e 49, primo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e gli articoli 48, e 52, primo comma, della Convenzione stessa, quali risultano modificati dagli Accordi aggiuntivi del 29 aprile 1953 e del 20 dicembre 1960, sono modificati come segue: Art. 2 - Le due parti contraenti procederanno alla istituzione di una propria Rappresentanza diplomatica presso l'altro Stato. La situazione dei rappresentanti diplomatici e consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sara' regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potra', a condizione di reciprocita', essere meno favorevole di quella dei rappresentanti diplomatici e consolari della Nazione piu' favorita. Art. 44 - Secondo comma: Sara' tuttavia consentito il transito attraverso il territorio italiano, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, di materiale scientifico o didattico, di medicinali e di apparecchiature sanitarie, inviati in dono al Governo della Repubblica di San Marino, nonche' di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori destinati all'uso del Governo medesimo. Art. 48 - Il Governo della Repubblica italiana somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco lavorato di ogni qualita' non eccedente complessivamente i 40.000 kg. annui, nonche' un quantitativo di sigarette, in confezione speciale, non eccedente complessivamente i 20.000 kg. annui. Per la somministrazione di tabacco prevista al precedente comma il Governo della Repubblica di San Marino corrispondera' un prezzo ragguagliato ai costi dell'anno precedente. Il prezzo di vendita delle sigarette in confezione speciale sara' concordato tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana sulla base del prezzo di vendita da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del corrispondente tipo di sigarette italiane. Art. 49 - Primo comma: Il Governo italiano somministrera' al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco non eccedente i 150.000 kg. annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente. Art. 52.- Primo comma: In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica di San Marino negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e, 47, nn. 1, 2, 3, 4, il Governo stesso ricevera' dal Governo della Repubblica italiana, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, comprese quelle di bollo e di quietanza, la somma di 1.200.000.000 di lire annue, a partire dal 1 gennaio 1968.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Esso entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo al piu' presto possibile. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente Accordo. FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto. Per la Repubblica di San Marino BIGI Per la Repubblica italiana FANFANI

Accordo-Scambio di lettere

Roma, 6 marzo 1968 Signor Ministro, come e' noto a V. E., in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parita' di condizioni con i nazionali. Al fine di assicurare nel modo piu' efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue. Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la piu' completa applicazione alla norma di cui al predetto art. 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio. Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e cio' di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorita' o della Rappresentanza dell'altro Stato. Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealta' alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato italosammarinese, assicura che provvedera' nel piu' breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani gia' effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresi' i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi. Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che gia' rappresentano oltre il 20% della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali. Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, da' atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione, entro il piu' breve tempo, della posizione dei cittadini italiani gia' effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V. E. si compiacera' farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati. Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. BIGI S. E. l'On. Prof. Amintore FANFANI Ministro per gli Affari Esteri ROMA Roma, 6 marzo 1968 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di accusare ricezione della lettera di V. E. in data odierna, cosi' concepita: "come e' noto a V. E., in base all'art. 4 della Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato tra San Marino e l'Italia, firmata a Roma il 31 marzo 1939, i cittadini di ciascuno dei due Stati sono ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione od arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parita' di condizioni con i nazionali. Al fine di assicurare nel modo piu' efficace l'applicazione della predetta clausola, proporrei che l'impegno con essa assunto fosse precisato come segue. Il Governo italiano e il Governo di San Marino continueranno a dare la piu' completa applicazione alla norma di cui al predetto art. 4 nei confronti dei cittadini dell'altro Stato ammessi a soggiornare nel proprio territorio. Nel quadro di tale impegno, il Governo di San Marino da un lato e il Governo italiano dall'altro, provvederanno ad intervenire per l'osservanza della norma stessa anche presso gli Enti parastatali, gli Enti locali ed i privati, e cio' di loro iniziativa o su segnalazione dell'autorita' o della Rappresentanza dell'altro Stato. Il Governo di San Marino, nello spirito di piena lealta' alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato italo-sammarinese, assicura che provvedera' nel piu' breve tempo a regolarizzare la posizione dei cittadini italiani gia' effettivamente e stabilmente residenti nel suo territorio per quanto attiene al rilascio dei permessi di soggiorno, concedendo altresi' i permessi di lavoro agli aventi diritto secondo le norme e la prassi applicate nei confronti dei cittadini sammarinesi. Lo stesso Governo di San Marino fa presente, nel contempo, le sue preoccupazioni circa gli inconvenienti di un incontrollato aumento in territorio sammarinese di cittadini stranieri in genere ed in particolare italiani, che gia' rappresentano oltre il 20% della popolazione sammarinese residente e sottolinea a tale riguardo il rilevante onere cui va incontro l'erario statale nella concessione ai cittadini italiani residenti in San Marino di tutte le agevolazioni e provvidenze di carattere sociale previste in favore dei nazionali. Il Governo italiano, nello stesso spirito di sincera amicizia e feconda collaborazione, da' atto delle preoccupazioni espresse dal Governo di San Marino ed accoglie con soddisfazione le assicurazioni concernenti la regolarizzazione entro il piu' breve tempo, della posizione dei cittadini italiani gia' effettivamente e stabilmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. Se il Governo italiano concorda su quanto precede, la presente lettera e quella di assenso che V. E. si compiacera' farmi avere costituiranno un accordo in materia fra i due Stati". Al riguardo, ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda con quanto precede. Voglia accogliere, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione. FANFANI S. E. Prof. Avv. Federico BIGI Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

Convenzione-art. 1

Convenzione finanziaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, desiderando regolare alcuni rapporti finanziari tra i rispettivi Paesi, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S. E. l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro per gli Affari Esteri, S. E. l'Avv. Prof. Federico Bigi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Il Governo della Repubblica italiana autorizzera' la Cassa Depositi e Prestiti a concedere alla Repubblica di San Marino, all'entrata in vigore della presente Convenzione, un mutuo non superiore ai 2 miliardi di lire, all'interesse annuo del 5,50% netto, ammortizzabile in 35 annualita', da utilizzare per la costruzione di un Ospedale e di altre opere di pubblica utilita'.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Il Governo della Repubblica di San Marino versera' le annualita' occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 1 - comprensive della quota capitale ed interessi, calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento - al Tesoro italiano, il quale, dopo - averle riscosse, provvedera' a corrisponderle alla Cassa Depositi e Prestiti per conto del Governo sammarinese. A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, sino a concorrenza dell'ammontare di ciascuna annualita' di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino in base all'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, come modificato dagli Accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960 e in data odierna.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo al piu' presto possibile. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione. FATTO in Roma, in duplice originale, il giorno 6 del mese di marzo dell'anno millenovecentosessantotto. Per la Repubblica di San Marino BIGI Per la Repubblica italiana FANFANI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

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