LEGGE 27 maggio 1970, n. 378

Type Legge
Publication 1970-05-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso la università che, in via di fatto, è stata in funzione in tali anni nella città di Assisi, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1970-71, presso le facoltà, statali e riconosciute dallo Stato, di magistero e di lingue straniere, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano degli studi di detta università, secondo la tabella A allegata alla presente legge. In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati. Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purchè iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

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