LEGGE 30 maggio 1970, n. 383
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, è sostituito dal seguente: "Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 maggio 1970 SARAGAT RUMOR - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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