DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 389

Type DPR
Publication 1970-02-07
Ultimo aggiornamento 1970-06-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica".

Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 188. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni.

Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso.

Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° Anno:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° Anno:

Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica.

Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica.

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 214. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni.

Art. 215. - La scuola non puo' accogliere piu' di dieci allievi per ciascun anno di corso.

Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° Anno:

Clinica pediatrica (triennale);

Patologia pediatrica (biennale);

Puericultura (biennale);

Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);

Auxologia normale e patologica;

Psicologia dell'eta' evolutiva.

2° Anno:

Clinica pediatrica;

Patologia pediatrica;

Puericultura;

Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;

Terapia pediatrica;

Radiologia pediatrica;

Malattie infettive dell'infanzia.

3° Anno:

Clinica pediatrica;

Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.

Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto):

Chirurgia pediatrica;

Ortopedia e traumatologia infantile;

Odontoiatria;

Clinica dermosifilopatica;

Clinica oculistica;

Clinica otorinolaringoiatrica;

Cardiologia;

Genetica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 29. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 157. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Clinica pediatrica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla scuola di specializzazione in "Urologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in urologia Art. 188. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi cinque iscritti per ogni anno di corso. Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale, fisiologia dell'apparato urogenitale, patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, le nefropatie mediche, semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, batteriologia in urologia, farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, clinica urologica; patologia genitale femminile di interesse urologico, nefrologia chirurgica, anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale, semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio), tecniche strumentali e semeiologia endoscopica, anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale, radiologia dell'apparato urinario e genitale, le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia, l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico. 3° Anno: Clinica urologica, patologia e clinica urologica infantile, radiologia dell'apparato urinario e genitale; tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale, urologia ginecologica. Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica pediatrica. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 214. - Il corso di studi di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di tre anni. Art. 215. - La scuola non puo' accogliere piu' di dieci allievi per ciascun anno di corso. Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericultura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica; Psicologia dell'eta' evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericultura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Terapia pediatrica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia. Insegnamenti complementari (uno per ogni anno a scelta dell'iscritto): Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 29. - CARUSO

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