DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. 398

Type DPR
Publication 1970-03-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Malattie dell'apparato digerente e del ricambio" muta denominazione in quella di "Malattie dell'apparato digerente".

Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva".

Gli articoli da 85 a 89 relativi alla scuola in "Malattie dell'apparato digerente e del ricambio" sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 85. - Presso la clinica medica generale e' istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente; questa ha lo scopo di conferire adeguata competenza tecnica e pratica ai laureati che desiderano conseguire il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Art. 86. - La scuola ha la durata di quattro anni.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento, tasse, etc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 62 a 75 del presente statuto.

In rapporto al numero dei letti ed ai laboratori della clinica medica, il numero massimo degli allievi che possono essere accolti nella scuola e' di sei per ogni anno di corso.

Art. 87. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Anatomia patologica, fisiopatologia, clinica medica, semeiotica fisica e strumentale, terapia in medica, microscopia clinica;

2° Anno:

Semeiotica fisica e strumentale, semeiotica radiologica, malattie del tubo digerente, terapia medica;

3° Anno:

Malattie del fegato e del pancreas, terapia medica, nozioni di chirurgia delle malattie dell'apparato digerente;

4° Anno:

Tirocinio pratico da svolgersi da parte degli specializzandi nell'istituto presso il quale ha sede la scuola.

Art. 88. - Gli allievi devono compiere negli anni di corso le mansioni di assistente, dovranno assistere alle lezioni ufficiali di clinica medica generale, alle conferenze ed alle esercitazioni che verranno appositamente impartite.

Art. 89. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto delle singole materie di insegnamento. Per le materie pluriennali l'esame sara' unico e sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio di insegnamento della materia.

Alla fine del corso gli allievi dovranno inoltre sostenere un esame di diploma, dopo il superamento del quale sara' loro conferito il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente.

Dopo l'art. 109 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva".

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 110. - E' istituita presso l'istituto di igiene dell'Universita' di Sassari la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. La scuola ha la durata di tre anni ed e' articolata negli orientamenti di sanita' pubblica e igiene e medicina scolastica.

Sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per anno di corso, a seguito di un esame di ammissione.

Art. 111. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Metodologia statistica e biometria;

Educazione sanitaria;

Psicologia;

Microbiologia;

Parassitologia;

Epidemiologia e profilassi generale.

2° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive;

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

Patologia clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;

Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;

Demografia e statistica sanitaria;

Legislazione ed organizzazione sanitaria.

3° Anno (con orientamento di sanita' pubblica):

Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi. Inquinamenti atmosferici;

Igiene edilizia ed urbanistica;

Igiene dell'alimentazione;

Igiene e medicina scolastica;

Igiene ospitaliera;

Servizi di sanita' pubblica.

3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Auxologia normale e patologica;

Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare;

Servizi di medicina scolastica;

Elementi di psicologia e pedagogia per l'eta' scolare;

Igiene dell'alimentazione;

Assistenza parascolastica;

Edilizia scolastica.

Materie complementari:

Ispezione delle carni;

Igiene mentale;

Malattie professionali e loro prevenzione;

Diritto sanitario;

Genetica;

Puericultura e gerontologia.

Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame di profitto ed al termine del III corso dovranno sostenere un esame di diploma dietro presentazione di una tesi scritta. Le tasse ed i contributi sono quelli comuni alle altre scuole di specialita' nelle discipline medico chirurgiche di questa universita'.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 44. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 61, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Malattie dell'apparato digerente e del ricambio" muta denominazione in quella di "Malattie dell'apparato digerente". Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva". Gli articoli da 85 a 89 relativi alla scuola in "Malattie dell'apparato digerente e del ricambio" sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 85. - Presso la clinica medica generale e' istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente; questa ha lo scopo di conferire adeguata competenza tecnica e pratica ai laureati che desiderano conseguire il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. Art. 86. - La scuola ha la durata di quattro anni. Le norme di iscrizione, esami, pagamento, tasse, etc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 62 a 75 del presente statuto. In rapporto al numero dei letti ed ai laboratori della clinica medica, il numero massimo degli allievi che possono essere accolti nella scuola e' di sei per ogni anno di corso. Art. 87. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia patologica, fisiopatologia, clinica medica, semeiotica fisica e strumentale, terapia in medica, microscopia clinica; 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale, semeiotica radiologica, malattie del tubo digerente, terapia medica; 3° Anno: Malattie del fegato e del pancreas, terapia medica, nozioni di chirurgia delle malattie dell'apparato digerente; 4° Anno: Tirocinio pratico da svolgersi da parte degli specializzandi nell'istituto presso il quale ha sede la scuola. Art. 88. - Gli allievi devono compiere negli anni di corso le mansioni di assistente, dovranno assistere alle lezioni ufficiali di clinica medica generale, alle conferenze ed alle esercitazioni che verranno appositamente impartite. Art. 89. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere gli esami di profitto delle singole materie di insegnamento. Per le materie pluriennali l'esame sara' unico e sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio di insegnamento della materia. Alla fine del corso gli allievi dovranno inoltre sostenere un esame di diploma, dopo il superamento del quale sara' loro conferito il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente. Dopo l'art. 109 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Igiene e medicina preventiva". Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 110. - E' istituita presso l'istituto di igiene dell'Universita' di Sassari la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. La scuola ha la durata di tre anni ed e' articolata negli orientamenti di sanita' pubblica e igiene e medicina scolastica. Sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per anno di corso, a seguito di un esame di ammissione. Art. 111. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Metodologia statistica e biometria; Educazione sanitaria; Psicologia; Microbiologia; Parassitologia; Epidemiologia e profilassi generale. 2° Anno: Patologia e clinica delle malattie infettive; Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; Patologia clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; Demografia e statistica sanitaria; Legislazione ed organizzazione sanitaria. 3° Anno (con orientamento di sanita' pubblica): Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi. Inquinamenti atmosferici; Igiene edilizia ed urbanistica; Igiene dell'alimentazione; Igiene e medicina scolastica; Igiene ospitaliera; Servizi di sanita' pubblica. 3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica): Auxologia normale e patologica; Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare; Servizi di medicina scolastica; Elementi di psicologia e pedagogia per l'eta' scolare; Igiene dell'alimentazione; Assistenza parascolastica; Edilizia scolastica. Materie complementari: Ispezione delle carni; Igiene mentale; Malattie professionali e loro prevenzione; Diritto sanitario; Genetica; Puericultura e gerontologia. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame di profitto ed al termine del III corso dovranno sostenere un esame di diploma dietro presentazione di una tesi scritta. Le tasse ed i contributi sono quelli comuni alle altre scuole di specialita' nelle discipline medico chirurgiche di questa universita'.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 44. - CARUSO

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