LEGGE 10 maggio 1970, n. 418

Type Legge
Publication 1970-05-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo X della Convenzione stessa.

SARAGAT RUMOR - MORO - REALE - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention europeenne sur l'arbitrage commercial international Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato. I sottoscritti, debitamente autorizzati, riuniti sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni Unite, avendo constatato che il 10 giugno 1958, alla conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Arbitrato commerciale internazionale, e' stata firmata a New York una Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, desiderosi, al fine di contribuire allo sviluppo del commercio europeo, di ovviare, nella misura del possibile, a certe difficolta' suscettibili di ostacolare l'organizzazione ed il funzionamento dell'arbitrato commerciale internazionale nelle relazioni tra persone fisiche o morali di paesi diversi dell'Europa, hanno convenuto sulle seguenti disposizioni: Articolo I Campo di applicazione della Convenzione 1. La presente Convenzione si applica: a) alle convenzioni d'arbitrato concluse per risolvere le controversie sorte o che potrebbero sorgere da operazioni di commercio internazionale, tra persone fisiche o morali aventi, al momento della conclusione della Convenzione, la loro residenza abituale oppure la loro sede in Stati contraenti diversi; b) alle procedure e alle sentenze arbitrali basate sulle convenzioni di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo. 2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per: a) "convenzione d'arbitrato", sia una clausola compromissoria inserita in un contratto, sia un compromesso, contratto o compromesso firmati dalle Parti oppure contenuti in uno scambio di note, telegrammi o comunicazioni tramite telescriventi e, nei rapporti tra paesi le cui leggi non impongono la forma scritta alla Convenzione di arbitrato, ogni convenzione conclusa nelle forme ammesse da dette leggi; b) "arbitrato", la soluzione di controversie non solo ad opera di arbitri nominati per casi determinati (arbitrato ad hoc); ma anche ad opera di istituzioni di arbitrato permanente; c) "sede", il luogo dove si trova l'ente che ha concluso la convenzione d'arbitrato.

Convenzione-art. II

Articolo II Capacita' delle persone morali di diritto pubblico di sottomettersi all'arbitrato 1. Nei casi contemplati all'articolo I, paragrafo 1 della presente Convenzione, le persone qualificate dalla legge applicabile nei loro confronti come "persone morali di diritto pubblico", hanno la facolta' di concludere validamente delle convenzioni di arbitrato. 2. Ogni Stato puo' dichiarare, alla firma o alla ratifica della presente Convenzione o al momento dell'adesione, che detta facolta' e' subordinata alle condizioni esposte nella sua dichiarazione.

Convenzione-art. III

Articolo III Facolta' degli stranieri di essere arbitri Gli stranieri possono essere designati come arbitri negli arbitrati previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. IV

Articolo IV L'organizzazione dell'arbitrato 1. Le Parti in una convenzione di arbitrato possono liberamente decidere: a) che le loro controversie siano sottoposte ad una istituzione permanente di arbitrato; in tal caso, l'arbitrato si svolgera' secondo il Regolamento dell'istituzione designata; oppure b) che le loro controversie siano sottoposte ad una procedura arbitrale ad hoc; in tal caso, le Parti avranno fra l'altro la facolta': i) di designare gli arbitri o di stabilire le modalita' secondo le quali gli arbitri verranno designati in caso di controversia; ii) di determinare il luogo dell'arbitrato; iii) di stabilire le regole di procedura da seguirsi dagli arbitri. 2. Se le Parti hanno deciso di sottoporre la soluzione delle loro controversie ad un arbitrato ad hoc e, entro trenta (30) giorni dalla data della notifica della richiesta d'arbitrato al convenuto, una delle Parti non ha designato il suo arbitro, quest'ultimo verra' designato, salvo accordo contrario, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente della Camera di commercio competente del paese in cui la Parte in difetto ha la sua residenza abituale oppure la sua sede al momento della presentazione della richiesta di arbitrato. Il presente paragrafo si applica pure alla sostituzione di arbitri designati da una Parte o dal Presidente della Camera di commercio di cui dianzi. 3. Se le Parti hanno deciso di sottoporre la soluzione delle loro controversie ad un arbitrato ad hoc affidato ad uno o piu' arbitri senza che la Convenzione d'arbitrato contenga l'indicazione sulle misure necessarie per l'organizzazione dell'arbitrato, quali quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo, dette misure, qualora le Parti non si mettano d'accordo in proposito e salvo il caso contemplato al precedente paragrafo 2 saranno adottate dall'arbitro o dagli arbitri gia' designati. In mancanza di accordo fra le Parti sulla designazione dell'arbitro unico o in mancanza di accordo tra gli arbitri sulle misure da prendere, l'attore potra' rivolgersi, affinche' dette misure vengano prese, se le Parti hanno concordato il luogo dell'arbitrato, a sua scelta, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale si trova il luogo concordato tra le Parti, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale il convenuto ha la residenza abituale oppure la sede al momento della presentazione della richiesta d'arbitrato. Se le Parti non si sono accordate sul luogo dell'arbitrato, l'attore potra' rivolgersi, a sua scelta, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale il convenuto ha la sua residenza abituale o la sua sede al momento della presentazione della richiesta d'arbitrato, sia al Comitato speciale la cui composizione e modalita' di funzionamento sono specificate nell'Allegato alla presente Convenzione. Se l'attore non si avvale dei diritti che gli sono concessi ai sensi del presente paragrafo, detti diritti potranno essere esercitati dal convenuto oppure dagli arbitri. 4. Il Presidente oppure il Comitato speciale potranno procedere, secondo il caso: a) alla designazione di un arbitro unico, di un arbitro presidente, di un superarbitro o di un terzo arbitro; b) alla sostituzione di uno o piu' arbitri designati secondo una procedura diversa da quella prevista al paragrafo 2 del presente articolo; c) alla scelta del luogo dell'arbitrato, restando inteso che gli arbitri comunque possono scegliere un altro luogo di arbitrato; d) alla fissazione, diretta o per via di riferimento al regolamento di una istituzione arbitrale permanente, delle norme di procedura che dovranno essere osservate dagli arbitri, qualora gli arbitri in mancanza di accordo fra le Parti in proposito, non abbiano fissato le loro norme di procedura. 5. Se le Parti hanno deciso di sottomettere la soluzione delle loro controversie ad una istituzione arbitrale permanente, senza designare detta istituzione e non si mettono d'accordo su tale designazione, il richiedente potra' domandare detta designazione secondo la procedura prevista al precedente paragrafo 3. 6. Se la Convenzione di arbitrato non contiene nessuna indicazione circa il genere di arbitrato (arbitrato tramite una istituzione permanente di arbitrato o arbitrato ad hoc), al quale le Parti abbiano deciso di sottoporre la loro controversia, e se le Parti non si mettono d'accordo su tale questione, l'attore avra' la facolta' di ricorrere in proposito alla procedura prevista al precedente paragrafo 3. Il Presidente della Camera di commercio competente o il Comitato speciale potranno sia rinviare le Parti ad una istituzione permanente di arbitrato, sia invitare le Parti a designare i loro arbitri entro un termine che avranno loro fissato ed a convenire entro lo stesso termine le misure necessarie al funzionamento dell'arbitrato. In quest'ultimo caso saranno applicabili i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Qualora entro 60 giorni dal momento in cui una delle richieste elencate ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo gli sara' stata rivolta, il Presidente della Camera di commercio, designata ai sensi di uno dei detti paragrafi, non abbia dato seguito alla richiesta, il richiedente potra' rivolgersi al Comitato speciale affinche' questi assuma le funzioni che non sono state adempiute.

Convenzione-art. V

Articolo V Contestazione sulla competenza arbitrale 1. La Parte che intende sollevare una eccezione di incompetenza dell'arbitro, qualora si tratti di eccezioni fondate sull'inesistenza, la nullita' o la caducita' della Convenzione di arbitrato, deve farlo nella procedura arbitrale al piu' tardi al momento della presentazione delle sue difese di merito e, qualora si tratti di eccezioni tratte dal fatto che le questioni in litigio eccedono i poteri dell'arbitro, deve farlo non appena sara' stata sollevata, nel corso della procedura arbitrale, la questione che eccede i detti poteri. Qualora il ritardo delle Parti nel sollevare l'eccezione fosse dovuto ad una causa considerata dall'arbitro come valida, questi dichiara ricevibile l'eccezione. 2. Le eccezioni di incompetenza, considerate al precedente paragrafo 1 e che non siano state sollevate nei termini fissati dal detto paragrafo 1, non potranno piu' esserlo nel seguito della procedura arbitrale sempreche' si tratti di eccezioni che a norma del diritto applicabile dall'arbitro, possono essere sollevate unicamente dalle Parti ne' potranno esserlo nel corso di una procedura giudiziaria ulteriore sul merito o sull'esecuzione della sentenza qualora si tratti di eccezioni lasciate alla facolta' delle Parti in forza della legge determinato dalle regole sui conflitti del tribunale giudiziario investito del merito o dell'esecuzione della sentenza. Il giudice potra' tuttavia controllare la decisione con la quale l'arbitro abbia constatato la tardivita' dell'eccezione. 3. Salvi restando i controlli giudiziari ulteriori previsti dalla legge del foro, l'arbitro la cui competenza sia contestata non deve disinteressarsi del caso; egli ha il potere di pronunciarsi sulla propria competenza e sull'esistenza o validita' della Convenzione d'arbitrato o del contratto di cui detta convenzione fa parte.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Competenza giudiziaria 1. L'eccezione tratta dall'esistenza di una0 Convenzione d'arbitrato e proposta dinanzi al tribunale giudiziario investito da una delle Parti alla Convenzione di arbitrato, deve essere sollevata dal convenuto sotto pena e di preclusione prima oppure al momento della presentazione delle sue difese di merito secondo che la legge del tribunale investito consideri l'eccezione di incompetenza come una questione di procedura o di merito. 2. I tribunali degli Stati contraenti, qualora abbiano a pronunciarsi sull'esistenza o la validita' di una Convenzione d'arbitrato, giudicheranno, per quel che riguarda la capacita' delle Parti, secondo la legge loro applicabile e per quel che riguarda le altre questioni: a) secondo la legge alla quale le Parti hanno sottoposto la convenzione di arbitrato; b) in mancanza di una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese nel quale la sentenza deve essere resa; c) in mancanza di indicazione circa la legge alla quale le Parti hanno sottoposto la Convenzione, e se al momento della proposizione della questione innanzi ad un tribunale giudiziario non e' possibile prevedere quale sara' il paese, dove la sentenza dovra' essere resa, secondo la legge indicata dalle regole di conflitto del tribunale investito. Il giudice investito potra' non riconoscere la Convenzione d'arbitrato qualora secondo la legge del Loro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato. 3. Qualora, prima di qualsiasi ricorso ad un tribunale giudiziario, una procedura di arbitrato sia stata introdotta, i tribunali giudiziari degli Stati contraenti, investiti successivamente di un'istanza sulla medesima vertenza tra le stesse Parti oppure di un'istanza sulla constatazione dell'inesistenza, della nullita' o della caducita' della convenzione d'arbitrato, si asterranno, salvo gravi motivi, dal pronunciarsi sulla competenza dell'arbitro fino alla pronuncia della sentenza arbitrale. 4. Una domanda di misure provvisorie o cautelari indirizzata ad una autorita' giudiziaria non deve essere considerata come incompatibile con la convenzione di arbitrato, ne' come una proposizione in merito, della causa, al tribunale giudiziario.

Convenzione-art. VII

Articolo VII Legge applicabile 1. Le Parti possono determinare liberamente la legge che gli arbitri dovranno applicare nel merito della controversia. In mancanza di indicazione ad opera delle Parti della legge da applicarsi, gli arbitri applicheranno la legge stabilita dalle regole di conflitto che gli arbitri giudicheranno appropriate al caso. In ambedue i casi gli arbitri terranno in considerazione le stipulazioni contrattuali e le consuetudini commerciali. 2. Gli arbitri giudicheranno in qualita' di "arbitri d'equita'" se tale e' il desiderio delle Parti e se la legge che regge l'arbitrato lo permette.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII Motivazione della sentenza Si presume che le Parti concordino che la sentenza arbitrale sia motivata, salvo a)che le Parti abbiano espressamente dichiarato che la sentenza non lo debba essere, o b) che esse si siano sottoposte ad una procedura arbitrale nell'ambito della quale non e' d'uso motivare le sentenze, sempreche', in tal caso, le Parti o una di esse non chiedano espressamente prima della fine della udienza, o se non c'e' stata udienza, prima che sia redatta la sentenza, che la sentenza sia motivata.

Convenzione-art. IX

Articolo IX Annullamento della sentenza arbitrale 1. L'annullamento in uno Stato contraente di una sentenza arbitrale, retta dalla presente Convenzione, non costituira' ragione per rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione in un altro Stato contraente, a meno che questo annullamento sia stato pronunciato nello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, la sentenza e' stata resa e per una delle seguenti ragioni: a) le Parti alla convenzione d'arbitrato erano incapaci ai sensi della legge applicabile nei loro confronti, oppure detta convenzione non e' valida ai sensi della legge alla quale le Parti l'hanno sottoposta, oppure, in mancanza di indicazione al riguardo, ai sensi della legge del paese dove la sentenza e' stata resa; oppure b) la Parte che chiede l'annullamento non e' stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato o non e' stata in grado, per un altro motivo, di far valere le sue ragioni; oppure c) la sentenza verte su una questione non contemplata nel compromesso o non considerata nella clausola compromissoria; oppure contiene delle decisioni che esorbitano dalle condizioni del compromesso o della clausola compromissoria. Tuttavia, se le disposizioni della sentenza, che si riferiscono a questioni sottoposte all'arbitrato, possono essere disgiunte da quelle non sottoposte all'arbitrato, le prime potranno non essere annullate; oppure d) la costituzione del tribunale arbitrale o della procedura d'arbitrato non e' stata conforme all'accordo delle Parti o, in mancanza di accordo, alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione. 2. Nei rapporti fra gli Stati contraenti, che siano anche Parti della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul Riconoscimento e la Esecuzione delle Sentenze arbitrali straniere, il paragrafo 1 del presente articolo ha l'effetto di limitare alle sole cause di annullamento, che esso specifica, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e) della Convenzione di New York.

Convenzione-art. X

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