DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 432

Type DPR
Publication 1970-05-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 184. - La durata del corso di studi e' di tre anni.

Il numero degli iscritti e' stabilito in dieci per ciascun anno di corso (totale trenta iscritti).

Il piano degli studi e' il seguente:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato locomotore;

Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;

Biochimica generale e applicata;

Antropometria e auxologia;

Storia, sistematica e tecnologia degli sport;

Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;

Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attivita' sportiva.

2° Anno:

Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;

Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;

Biochimica ed energetica muscolare;

Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;

Biofisica del muscolo (facoltativo);

Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);

Farmacologia applicata all'attivita' sportiva (doping) (facoltativo);

Igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativo).

3° Anno:

Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;

Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;

Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;

Medicina legale ed infortunistica;

Traumatologia ed ortopedia dello sport;

Fisiopatologia degli sport (facoltativo);

Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 91. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 184. - La durata del corso di studi e' di tre anni. Il numero degli iscritti e' stabilito in dieci per ciascun anno di corso (totale trenta iscritti). Il piano degli studi e' il seguente: 1° Anno: Anatomia dell'apparato locomotore; Biomeccanica applicata all'esercizio fisico; Biochimica generale e applicata; Antropometria e auxologia; Storia, sistematica e tecnologia degli sport; Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport; Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attivita' sportiva. 2° Anno: Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso; Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; Biochimica ed energetica muscolare; Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; Biofisica del muscolo (facoltativo); Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo); Farmacologia applicata all'attivita' sportiva (doping) (facoltativo); Igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativo). 3° Anno: Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione; Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; Medicina legale ed infortunistica; Traumatologia ed ortopedia dello sport; Fisiopatologia degli sport (facoltativo); Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 91. - CARUSO

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