DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 435

Type DPR
Publication 1970-05-12
Ultimo aggiornamento 1970-07-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Biochimica applicata;

Biofisica;

Fisica terrestre;

Idrobiologia e piscicoltura;

Micropaleontologia;

Petrografia delle rocce sedimentarie;

Ultrastruttura della cellula.

Art. 87 , relativo alle propedeuticita' degli esami per il suddetto corso di laurea e' modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera f) e' abrogata e sostituita dalla seguente:

f)

"non potra' essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di anatomia umana".

Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Biochimica applicata;

Biofisica;

Sperimentazioni di chimica;

Idrobiologia e piscicoltura;

Immunogenetica;

Ultrastruttura della cellula.

Art. 89 , relativo alle propedeuticita' del suddetto corso di laurea e' modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera e) e' abrogata e sostituita dalla seguente:

e)

non potra' essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica e di anatomia umana.

Art. 115. - All'elenco degli insegnamenti impartiti per il biennio propedeutico dopo l'insegnamento di cui al n. 9 e' aggiunto il seguente:

Disegno meccanico (per ingegneria meccanica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 88. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Fisica terrestre; Idrobiologia e piscicoltura; Micropaleontologia; Petrografia delle rocce sedimentarie; Ultrastruttura della cellula. Art. 87, relativo alle propedeuticita' degli esami per il suddetto corso di laurea e' modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera f) e' abrogata e sostituita dalla seguente: f) "non potra' essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di anatomia umana". Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Biochimica applicata; Biofisica; Sperimentazioni di chimica; Idrobiologia e piscicoltura; Immunogenetica; Ultrastruttura della cellula. Art. 89, relativo alle propedeuticita' del suddetto corso di laurea e' modificato nel senso che la norma contrassegnata dalla lettera e) e' abrogata e sostituita dalla seguente: e) non potra' essere ammesso a sostenere gli esami di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica organica e di anatomia umana. Art. 115. - All'elenco degli insegnamenti impartiti per il biennio propedeutico dopo l'insegnamento di cui al n. 9 e' aggiunto il seguente: Disegno meccanico (per ingegneria meccanica).

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 88. - CARUSO

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