DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 470

Type DPR
Publication 1970-05-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria.

Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria.

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 177. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18).

Art. 178. - Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, cosi' ripartiti:

1° Anno:

1) Biologia della senescenza (annuale);

2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I);

3) Semeiologia della senescenza (biennale I);

4) Anatomia patologica (biennale I);

5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° Anno:

1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II);

2) Semeiologia della senescenza (biennale II);

3) Anatomia patologica (biennale II);

4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I);

5) Chirurgia geriatrica (annuale);

6) Radiologia e radioterapia (annuale);

7) Neurologia (annuale).

3° Anno:

1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II);

2) Tecniche di riabilitazione (annuale);

3) Psichiatria (annuale);

4) Medicina sociale (annuale).

Art. 179. - Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano.

Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola.

Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

L'ammissione alla scuola avverra' previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 139. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in gerontologia e geriatria. Dopo l'art. 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria. Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria Art. 177. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in gerontologia e geriatria ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per ogni anno di corso (totale 18). Art. 178. - Sono previsti 12 insegnamenti (8 annuali e 4 biennali) con obbligo di esame, cosi' ripartiti: 1° Anno: 1) Biologia della senescenza (annuale); 2) Fisiopatologia della senescenza (biennale I); 3) Semeiologia della senescenza (biennale I); 4) Anatomia patologica (biennale I); 5) Farmacologia e farmacoterapia (annuale). 2° Anno: 1) Fisiopatologia della senescenza (biennale II); 2) Semeiologia della senescenza (biennale II); 3) Anatomia patologica (biennale II); 4) Clinica geriatrica e terapia (biennale I); 5) Chirurgia geriatrica (annuale); 6) Radiologia e radioterapia (annuale); 7) Neurologia (annuale). 3° Anno: 1) Clinica geriatrica e terapia (biennale II); 2) Tecniche di riabilitazione (annuale); 3) Psichiatria (annuale); 4) Medicina sociale (annuale). Art. 179. - Durante il terzo anno sono previste conferenze d'aggiornamento su problemi speciali inerenti la cura e l'assistenza dell'anziano. Gli allievi sono tenuti a seguire le lezioni teoriche, le esercitazioni ed i turni di internato stabiliti dal direttore della scuola. Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma. L'ammissione alla scuola avverra' previo colloquio da tenersi all'inizio dell'anno e su domande contenute in un apposito questionario redatto dal direttore.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 139. - CARUSO

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