DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 474

Type DPR
Publication 1970-05-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale.

Art. 65 , relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere e' soppresso e sostituito dai seguenti:

Istituto di lingua e letteratura francese;

Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana;

Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica);

Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana);

Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava);

Istituto di filologia romanza.

Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di:

"Chimica delle superfici e catalisi".

Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Chimica dello stato solido;

Chimica delle superfici e catalisi;

Chimica inorganica superiore;

Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.

Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica dello stato solido;

Chimica delle superfici e catalisi;

Chimica inorganica superiore.

Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:

Chimica analitica clinica.

Art. 114 , relativo alle modalita' degli esami di laurea del corso in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato".

Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di:

Chimica analitica clinica;

Farmacologia applicata.

Art. 700 , relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.

Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potra' essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1970 Atti dal Governo, registro n. 236, foglio n. 123. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale. Art. 65, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere e' soppresso e sostituito dai seguenti: Istituto di lingua e letteratura francese; Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana; Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica); Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana); Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava); Istituto di filologia romanza. Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di: "Chimica delle superfici e catalisi". Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Chimica dello stato solido; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica inorganica superiore; Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche. Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: Chimica dello stato solido; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica inorganica superiore. Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: Chimica analitica clinica. Art. 114, relativo alle modalita' degli esami di laurea del corso in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato". Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di: Chimica analitica clinica; Farmacologia applicata. Art. 700, relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri. Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potra' essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato. Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse".

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1970

Atti dal Governo, registro n. 236, foglio n. 123. - CARUSO

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