DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 474
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale.
Art. 65 , relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere e' soppresso e sostituito dai seguenti:
Istituto di lingua e letteratura francese;
Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana;
Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica);
Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana);
Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava);
Istituto di filologia romanza.
Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di:
"Chimica delle superfici e catalisi".
Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore;
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica dello stato solido;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica inorganica superiore.
Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
Chimica analitica clinica.
Art. 114 , relativo alle modalita' degli esami di laurea del corso in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato".
Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di:
Chimica analitica clinica;
Farmacologia applicata.
Art. 700 , relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri.
Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potra' essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.
Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1970 Atti dal Governo, registro n. 236, foglio n. 123. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di economia e commercio e aggiunto l'istituto di diritto internazionale. Art. 65, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di magistero e' modificato nel senso che per il gruppo A (lingue e letterature straniere) l'istituto di lingue e letterature straniere e' soppresso e sostituito dai seguenti: Istituto di lingua e letteratura francese; Istituto di lingua e letteratura inglese e anglo-americana; Istituto di lingue e letterature germaniche (che comprende i due insegnamenti di lingua e letteratura tedesca e di filologia germanica); Istituto di lingue e letterature iberiche (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, letteratura ibero-americana); Istituto di filologia slava (che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura russa e filologia slava); Istituto di filologia romanza. Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) e' aggiunto quello di: "Chimica delle superfici e catalisi". Nello stesso corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: Chimica dello stato solido; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica inorganica superiore; Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche. Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: Chimica dello stato solido; Chimica delle superfici e catalisi; Chimica inorganica superiore. Art. 111. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di: Chimica analitica clinica. Art. 114, relativo alle modalita' degli esami di laurea del corso in farmacia e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in una prova di cultura generale e nella discussione di una dissertazione scritta e di un argomento scelto dalla commissione fra i due presentati dal candidato". Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti quelli di: Chimica analitica clinica; Farmacologia applicata. Art. 700, relativo ai titoli di ammissione al corso di specializzazione in ingegneria dei controlli automatici e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria nucleare; il consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre discipline e laureati in Paesi stranieri. Su richiesta del Ministero della difesa saranno ammessi a frequentare il corso di specializzazione, ufficiali delle forze armate non forniti del titolo di studio richiesto. Alla fine del corso ad essi potra' essere rilasciato un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato. Tutti gli ufficiali ammessi al corso, su richiesta del Ministero difesa, sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse".
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1970
Atti dal Governo, registro n. 236, foglio n. 123. - CARUSO
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