LEGGE 23 giugno 1970, n. 497
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea, comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgono attività direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee. Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sarà provveduto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 1970 SARAGAT RUMOR - VIGLIANESI - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.