LEGGE 4 luglio 1970, n. 506
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La denominazione "prosciutto di Parma" è riservata esclusivamente al prosciutto avente caratteristiche qualitative dovute all'ambiente geografico - comprensivo dei fattori naturali ed umani - e le cui fasi di preparazione, dalla salagione alla stagionatura ultimata, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che comprende il territorio pedemontano e montano della provincia di Parma, a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a 5 chilometri, fino ad una altitudine non superiore ai 900 metri. La zona è geograficamente limitata a est dal corso del fiume Enza, a ovest dal corso del torrente Stirone, e comprende in tutto o in parte, nell'osservanza dei limiti geografici ed altimetrici suddetti, il territorio dei seguenti comuni: in pianura Parma e Montechiarugolo; in collina Salsomaggiore Terme, Fidenza, Noceto, Pellegrino, Medesano, Collecchio, Varano Melegari, Fornovo Taro, Felino, Sala Baganza, Langhirano, Lesignano Bagni, Traversetolo, Neviano Arduini, Calestano, Terenzo; in montagna Varsi, Bardi, Bore, Solignano, Bedonia, Compiano, Tomolo, Albareto, Borgotaro, Valmozzola, Berceto, Comiglio, Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti, Palanzano.
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