DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. 509
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 333 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in psichiatria. Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 334. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di queste discipline. La scuola ha la durata di tre anni; ha sede presso l'istituto di microbiologia il cui professore di ruolo ne e' il direttore. Art. 335. - Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia per un numero complessivo di diciotto iscritti (sei per ogni anno di corso). Art. 336. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: Chimica microbiologica; Batteriologia generale e tecnica batteriologica; Analisi statistica del dosaggio biologico; Immunologia; Batteriologia speciale; Virologia generale e tecnica virologica; Micologia; Protozoologia; Genetica dei microrganismi; Virologia speciale; Microbiologia degli alimenti; Microbiologia industriale; Metodi e dosaggi microbiologici. Art. 337. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenute conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 338. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica il cui professore di ruolo ne e' il direttore. Ha la durata di quattro anni. Art. 339. - Gli insegnamenti sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: (internato in neurologia). Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurochirurgica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia. 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica e psicodiagnostica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica; Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Art. 340. - Gli iscritti sono tenuti a frequentare la clinica psichiatrica come interni negli anni 1°, 3° e 4° per tutto il periodo di lezioni, che potra' essere diminuito a quattro mesi per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico. Sono tenuti a frequentare come interni nel 2° anno la clinica neurologica per tutto il periodo di lezioni, che potra' essere ridotto a quattro mesi per i medici che prestino servizio regolare in un reparto neurologico ed a mesi sei per coloro che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico. Art. 341. - L'iscrizione al 1° anno avviene in base ai titoli e ad un esame di ammissione. Saranno ammessi non piu' di dieci iscritti. Art. 342. - E' prevista la concessione di un'abbreviazione di anni due per coloro che sono in possesso di una specializzazione di neurologia e neuropsichiatria infantile; di un anno per coloro che sono in possesso di una specializzazione in medicina generale, psicologia e neurochirurgia. Art. 343. - Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia, contenute nello statuto dell'universita'.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 144. - CARUSO
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