DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 513
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 158 a 163 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 158. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.
Art. 159. - La scuola ha sede presso la clinica chirurgica generale.
Art. 160. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 161. - La scuola ha la durata di tre anni con posti disponibili n. 15 per anno.
Art. 162. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione,
- Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione,
- Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialita',
- Internato.
Art. 163. - Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento.
Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 148. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 158 a 163 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 158. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione. Art. 159. - La scuola ha sede presso la clinica chirurgica generale. Art. 160. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 161. - La scuola ha la durata di tre anni con posti disponibili n. 15 per anno. Art. 162. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia, applicate alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia; Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione, - Internato. 2° Anno: Anestesiologia; Terapia antalgica; Rianimazione, - Internato. 3° Anno: Rianimazione; Tecniche speciali di anestesia e rianimazione; Indagini diagnostiche attinenti alla specialita', - Internato. Art. 163. - Non e' concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenerne il completamento. Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 148. - CARUSO
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