LEGGE 2 luglio 1970, n. 519

Type Legge
Publication 1970-07-02
Ultimo aggiornamento 1970-08-05
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 annue, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1970, a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)