La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità. Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.