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LEGGE 2 luglio 1970, n. 520

Current text a fecha 1970-08-05

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata una spesa di lire 100.000.000 annue da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri derivanti dalla partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità. Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono esserlo nei due anni successivi.