DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. 552

Type DPR
Publication 1970-05-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Antropologia criminale".

Art. 10. - Relativo alle norme sulle propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" non deve precedere l'esame di "Diritto costituzionale".

Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Antropologia criminale".

Art. 57. - Relativo al corso di laurea in fisica - per l'indirizzo matematico - e' modificato nel senso che al penultimo comma e' inserito il seguente: "Gli insegnamenti di teoria dei campi, relativita', cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica".

Art. 71. - Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticita' e' modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi.

Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

22) Storia dell'agricoltura (semestrale);

23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale);

24) Coltivazioni da foraggio (semestrale);

25) Economia del mercato dei prodotti agricoli;

26) Sociologia rurale (semestrale);

27) Fitosociologia;

28) Entomologia forestale;

29) Metodologia sperimentale in agricoltura;

30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale);

31) Tecnica della meccanizzazione agricola.

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Alpicoltura e selvicoltura" e "Tecnica della bonifica" (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti:

Agricoltura montana" (semestrale), "Selvicoltura" (semestrale), "Tecnica della bonifica e della irrigazione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. - IZZI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: "Antropologia criminale". Art. 10. - Relativo alle norme sulle propedeuticita' ed esami e' modificato nel senso che l'esame di "Istituzioni di diritto privato" non deve precedere l'esame di "Diritto costituzionale". Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Antropologia criminale". Art. 57. - Relativo al corso di laurea in fisica - per l'indirizzo matematico - e' modificato nel senso che al penultimo comma e' inserito il seguente: "Gli insegnamenti di teoria dei campi, relativita', cibernetica e teoria dell'informazione e istituzioni di fisica nucleare sono dichiarati materie di interesse matematico per gli studenti del corso di laurea in fisica". Art. 71. - Relativo alle norme degli esami e alle propedeuticita' e' modificato nel senso che gli ultimi due commi concernenti l'esame di cultura generale per tutti i corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi. Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: 22) Storia dell'agricoltura (semestrale); 23) Chimica dei prodotti usati in agricoltura (semestrale); 24) Coltivazioni da foraggio (semestrale); 25) Economia del mercato dei prodotti agricoli; 26) Sociologia rurale (semestrale); 27) Fitosociologia; 28) Entomologia forestale; 29) Metodologia sperimentale in agricoltura; 30) Tecnica delle colture irrigue (semestrale); 31) Tecnica della meccanizzazione agricola. Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Alpicoltura e selvicoltura" e "Tecnica della bonifica" (costruzioni ed idraulica) sono soppressi. Al loro posto sono istituiti i seguenti insegnamenti: Agricoltura montana" (semestrale), "Selvicoltura" (semestrale), "Tecnica della bonifica e della irrigazione".

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 194. - IZZI

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