DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 562

Type DPR
Publication 1970-06-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

"L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole in "Medicina generale", "Otorinolaringoiatria", "Oculistica", "Anestesiologia" mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di "Medicina interna", "Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale", "Clinica oculistica", "Anestesiologia e rianimazione".

L'art. 136, relativo alla scuola in medicina generale che assume la denominazione di scuola di specializzazione in medicina interna; gli articoli da 140 a 142, relativi alla scuola in otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; l'art. 144, relativo alla scuola in clinica oculistica; l'art. 148, relativo alla scuola in medicina legale e delle assicurazioni; gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola in anestesiologia che assume la denominazione di scuola in anestesiologia e rianimazione; l'art. 153, relativo alla scuola in medicina del lavoro; l'art. 154, relativo alla scuola in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 136. - Durata: 5 anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

Malattie infettive, distreattive e del sangue;

Istituzioni di terapia;

Anatomia ed istologia patologica (biennale);

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° Anno:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;

Microbiologia e sierologia;

Chimica clinica;

Anatomia ed istologia patologica (biennale);

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° Anno:

Malattie dell'apparato digerente;

Malattie renali;

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° Anno:

Malattie dell'apparato respiratorio;

Malattie del sistema nervoso;

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° Anno:

Malattie del ricambio, malattie delle ghiandole endocrine;

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;

Genetica medica;

Semeiotica dermatologica;

Semeiotica oculistica;

Semeiotica ginecologica;

Radiologia.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 140. - La durata della scuola e' di tre anni.

Art. 141. - Il numero massimo degli Iscritti e' di quattro per ogni anno di corso (totale: dodici iscritti).

Art. 142. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° Anno:

Anatomia;

Fisiologia;

Audiologia (biennale);

Semeiotica otorinolaringoiatrica;

Tecnica di laboratorio;

Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);

Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° Anno:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;

Anestesiologia in otorinolaringoiatria;

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (triennale);

Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Audiologia (biennale);

Otoneurologia;

Foniatria.

3° Anno:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (triennale);

Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;

Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

Chirurgia plastica;

Tracheobroncoscopia;

Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica

Art. 144. - Durata: quattro anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

Anatomia e istologia dell'apparato oculare;

Nozioni di embriologia e genetica oculare;

Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica de tessuti e dei liquidi oculari;

Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adottometria, senso cromatico, tonometria tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

Farmacologia oculare e terapia fisica;

Anatomia patologica oculare;

Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);

Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare;

Ortottica e pleottica;

Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;

Tecnica operatoria (1ª parte).

4° Anno:

Neuroftalmologia;

Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

Malattie professionali;

Infortunistica e medicina legale oculare;

Tecnica operatoria (2ª parte).

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 148. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

Medicina legale generale;

Elementi di diritto pubblico e privato;

Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;

Traumatologia medico-legale;

Semeiotica medico-legale.

2° Anno:

Deontologia medica;

Neuropsichiatria medico-legale;

Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;

Indagini di sopralluogo;

Identificazione personale.

3° Anno:

Medicina legale civilistica e canonistica;

Tossicologia medico-legale;

Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;

Ostetricia e ginecologia forensi;

Elementi di legislazione del lavoro;

Elementi di medicina del lavoro;

Medicina delle assicurazioni;

Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 151. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti).

Art. 152. - Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

Anatomia, biochimica, farmacologia;

Fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;

Anestesiologia;

Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;

Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione.

2° Anno:

Anestesiologia;

Terapia antalgica;

Rianimazione.

3° Anno:

Rianimazione;

Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;

Indagini diagnostiche attinenti alla specialita'.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 153. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;

Tecnologia ed igiene del lavoro;

Patologia e clinica del lavoro;

Psicologia del lavoro.

2° Anno:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;

Tecnologia ed igiene del lavoro;

Patologia e clinica del lavoro;

Psicologia del lavoro;

Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

Infortunistica e pronto soccorso;

Biometria e statistica sanitaria;

Medicina preventiva dei lavoratori.

3° Anno:

Patologia e clinica del lavoro;

Tecnologia ed igiene del lavoro;

Infortunistica e pronto soccorso;

Medicina legale e delle assicurazioni;

Medicina preventiva dei lavoratori;

Radiologia e medicina nucleare;

Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

Dermatologia professionale.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 154. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: sei per anno (totale: diciotto iscritti).

1° Anno:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;

Fisiologia dell'apparato uro-genitale;

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

Nefropatie mediche;

Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);

Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

Batteriologia in urologia;

Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° Anno:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

Clinica urologica;

Patologia genitale femminile di interesse urologico;

Nefrologia chirurgica;

Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;

Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);

Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;

Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;

La anestesiologia ed il trattamento pre e postoperatorio del malato urologico.

3° Anno:

Clinica urologica;

Patologia e clinica urologica infantile;

Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;

Urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 203. - CARUSO

Art. 1

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