DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1970, n. 562
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
"L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole in "Medicina generale", "Otorinolaringoiatria", "Oculistica", "Anestesiologia" mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di "Medicina interna", "Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale", "Clinica oculistica", "Anestesiologia e rianimazione".
L'art. 136, relativo alla scuola in medicina generale che assume la denominazione di scuola di specializzazione in medicina interna; gli articoli da 140 a 142, relativi alla scuola in otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; l'art. 144, relativo alla scuola in clinica oculistica; l'art. 148, relativo alla scuola in medicina legale e delle assicurazioni; gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola in anestesiologia che assume la denominazione di scuola in anestesiologia e rianimazione; l'art. 153, relativo alla scuola in medicina del lavoro; l'art. 154, relativo alla scuola in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 136. - Durata: 5 anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti).
Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
Malattie infettive, distreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
3° Anno:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
4° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
5° Anno:
Malattie del ricambio, malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
Insegnamenti complementari:
Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica;
Radiologia.
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 140. - La durata della scuola e' di tre anni.
Art. 141. - Il numero massimo degli Iscritti e' di quattro per ogni anno di corso (totale: dodici iscritti).
Art. 142. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (biennale);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (triennale);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (biennale);
Otoneurologia;
Foniatria.
3° Anno:
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (triennale);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheobroncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Scuola di specializzazione in clinica oculistica
Art. 144. - Durata: quattro anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti).
Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
Anatomia e istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica de tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adottometria, senso cromatico, tonometria tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare e terapia fisica;
Anatomia patologica oculare;
Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare;
Ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria (1ª parte).
4° Anno:
Neuroftalmologia;
Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
Malattie professionali;
Infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria (2ª parte).
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 148. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti).
Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.
3° Anno:
Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 151. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti).
Art. 152. - Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia;
Fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialita'.
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 153. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti).
Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.
2° Anno:
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.
3° Anno:
Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 154. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: sei per anno (totale: diciotto iscritti).
1° Anno:
Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Batteriologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.
2° Anno:
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Clinica urologica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
La anestesiologia ed il trattamento pre e postoperatorio del malato urologico.
3° Anno:
Clinica urologica;
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 giugno 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 203. - CARUSO
Art. 1
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