LEGGE 17 luglio 1970, n. 568
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 1) Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto; 2) Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna; 3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; 4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato; 5) Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone; 6) Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli; 7) Terfezia leonis. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.
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