LEGGE 26 luglio 1970, n. 578

Type Legge
Publication 1970-07-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, e' soppressa la parola: "nonche'", e sono aggiunte, dopo le parole: "regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367", le parole: "nonche' l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria ed artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente". All'articolo 1, ultimo comma, la parola: "regionale", e' sostituita con la parola: "provinciale". All'articolo 2, primo comma, le parole: "agli insegnanti", sono sostituite con le parole: "al personale insegnante e non insegnante". Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente articolo 3-bis: "Al personale direttivo, di economato e ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione comprese quelle di cui al presente decreto".

SARAGAT RUMOR - MISASI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.