LEGGE 10 luglio 1970, n. 579

Type Legge
Publication 1970-07-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni.

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