LEGGE 10 luglio 1970, n. 579
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli allegati all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni.
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