LEGGE 7 luglio 1970, n. 600
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente: "L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".
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