DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1970, n. 605
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63, al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-65, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94;18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936; 23 giugno 1969, n. 385 e 23 ottobre 1969, n. 941 con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno, sette, dodici, cinque e cinque posti di assistente di ruolo gia' destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037 e 21 dicembre 1964, n. 1547, due altri posti non risultano ricoperti o perche' i concorsi relativi sono andati deserti o perche' non e' seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
I due posti di assistente di ruolo attribuiti alle seguenti cattedre del sottoindicato ateneo con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato: Numero UNIVERSITA DI PISA dei posti --- Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali: 1) cattedra di analisi matematica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, numero 2037).............................................. 1 Facolta di medicina e chirurgia: 1) cattedra di clinica chirurgica generale e te- rapia chirurgica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547).............. 1
Art. 2
I predetti due posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui al citato art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e vengono ripartiti come appresso: Numero dei posti FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita degli studi di Roma: 1) cattedra di malattie infettive II............. 1 2) cattedra di neurochirurgia.................... 1
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 22. - CARUSO
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