DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e, in particolare, gli articoli 27 e 29 della legge medesima;
Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare prevista all'art. 30 della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
TITOLO I ORGANI DELL'ISTITUTO
Art. 1
((Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il direttore generale)). Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati. Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta. Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
Capo I. Presidente, consiglio di amministrazione e comitato esecutivo
Art. 2
Il presidente dell'istituto e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base di una terna di nominativi proposta dal consiglio di amministrazione. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni: 1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto; ((2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti; 3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto)). 4) in relazione a casi di assoluta necessita', puo' disporre, su proposta del direttore generale e sentiti i vice presidenti, provvedimenti urgenti ed indispensabili per ovviare, con tempestivita', a situazioni di danno per l'istituto, salvo l'obbligo di riferirne al comitato esecutivo entro quarantotto ore e agli altri organi competenti, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento. Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e degli altri organi centrali i capi dei servizi dell'istituto, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza. Il presidente e' coadiuvato da due vice presidenti eletti dal consiglio di amministrazione ai quali puo' affidare, sentito il consiglio medesimo, particolari funzioni inerenti alla sua carica e, per determinati atti, la legale rappresentanza dell'istituto. In caso di assenza o impedimento o quando la carica si sia comunque resa vacante, il presidente e' sostituito dal vice presidente eletto tra i rappresentanti dei lavoratori e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice presidente. In caso di assenza o impedimento di ambedue i vice presidenti, l'esercizio delle funzioni vicarie e' assunto da uno dei membri del consiglio di amministrazione all'uopo delegato dal presidente, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, lo esercizio di dette funzioni spetta al membro del comitato esecutivo piu' anziano di eta'. ((Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 3
((
1.Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2.I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 1989, N.88))
Art. 5
Il consiglio di amministrazione delibera la proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'istituto, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo, escluso il presidente uscente. Se necessario, la votazione e' ripetuta fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti. Il presidente uscente dell'istituto convoca il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla scadenza del suo mandato, ai fini della deliberazione di cui al precedente comma. Il presidente uscente resta in carica fino all'insediamento del successore e provvede ai necessari atti di consegna relativi alla gestione alla presenza del collegio dei sindaci. Qualora il presidente cessi dalla carica, per qualsiasi motivo nel corso del quadriennio, il consiglio e' convocato, entro trenta giorni dalla data in cui la vacanza della carica si e' determinata, a cura di chi sostituisce il presidente a norma dell'art. 2.
Art. 6
((Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno: 1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; 2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro; 3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi; 4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione)). I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.
Art. 7
Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti: 1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali e i bilanci preventivi di tutte le gestioni dello istituto, corredati dalle relazioni del direttore generale e dal parere dei comitati speciali preposti alle gestioni medesime, nonche' i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del consiglio di amministrazione; esaminare ed esprimere il parere sulle relazioni e sui bilanci tecnici delle gestioni dell'istituto per le conseguenti determinazioni del consiglio di amministrazione; 2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni dell'istituto, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere del comitato speciale di singoli Fondi, Gestioni speciali o Casse, se previsto dalle vigenti disposizioni e salva diversa competenza attribuita per legge; 3) vigilare sull'andamento delle gestioni e proporre tempestivamente gli eventuali provvedimenti necessari ad assicurarne l'equilibrio, qualora la competenza in materia non sia attribuita ad altri organi in base alle vigenti disposizioni legislative; 4) esaminare le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dalla direzione generale sulle diverse gestioni assicurative dell'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti; 5) fare proposte ai competenti organi circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la determinazione, nei limiti di legge o di regolamento, dei contributi assicurativi per singole categorie professionali, nonche' fare proposte, o deliberare nei limiti anzidetti e salve le competenze attribuite in materia ad altri organi, circa l'eventuale adozione o modificazione di sistemi speciali per la riscossione dei contributi stessi; 6) proporre al consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, l'istituzione delle sedi dell'Istituto e degli uffici locali; 7) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse, nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione; 8) provvedere allo svincolo delle cauzioni prestate dagli impiegati dell'istituto; 9) deliberare in via definitiva sui ricorsi in prima o in seconda istanza che esulano dalla competenza dei singoli comitati speciali; 10) deliberare sulle rateazioni contributive entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; 11) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti che riguardano il personale dell'istituto; 12) deliberare, su proposta del direttore generale, nell'ambito della regolamentazione generale adottata da" consiglio di amministrazione, i regolamenti interni dei vari servizi; 13) esaminare in genere le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione per la deliberazione e gli argomenti che il presidente creda di sottoporgli per le sue deliberazioni; 14) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi per quanto non previsto dalle disposizioni vigenti; 15) deliberare in merito agli argomenti di cui ai numeri 8), 14) e 20) dell'art. 4 che abbiano carattere di urgenza, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione, per la ratifica, nella sua prima seduta; 16) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi e regolamenti.
Capo II Strutture burocratiche dell'istituto
Art. 8
1.Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
2.Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 2023, N. 51)).
4.Il trattamento economico del direttore generale e determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5.In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.
6.In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.
Art. 9
Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, nomina non piu' di quattro vice direttori generali e determina quali di essi sostituisce il direttore generale medesimo in caso di assenza o di impedimento. Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilita' nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in servizio, stabilite dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.
Art. 10
In relazione alle esigenze tecnico-sanitarie connesse all'attuazione dei propri compiti, l'istituto puo' utilizzare - secondo i criteri generali deliberati dal consiglio di amministrazione e mediante convenzioni - oltre i servizi degli enti ospedalieri, anche gli ambulatori ed i presidi sanitari di enti pubblici operanti nel settore della assistenza di malattia, nonche' i servizi di ogni altra istituzione, legalmente autorizzata, che ha tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa o preventiva.
Art. 11
La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' e di fine servizio del personale dell'istituto sono deliberate dal consiglio di amministrazione; la regolamentazione conterra' anche norme sul rapporto d'impiego del direttore generale e dei vice direttori generali dell'istituto, il cui trattamento giuridico ed economico di attivita' e di fine servizio puo' formare, peraltro, oggetto di separate deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle recanti mere modalita' di attuazione, sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, ai quali vanno contemporaneamente rimesse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sessanta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei sindaci dell'istituto. Trascorso tale termine oppure qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. In tal caso il presidente del collegio dei sindaci e' tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'istituto, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolate per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' delle deliberazioni adottate.
Capo III Comitati speciali
Art. 12
A decorrere dal 1 maggio 1970, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' fusa, a norma dell'art. 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, che assume la denominazione di Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Con decorrenza dalla data prevista al precedente comma, sovraintende alla gestione del Fondo un comitato speciale presieduto dal vice presidente dell'istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vice presidente medesimo, dai seguenti membri componenti il consiglio di amministrazione: 1) quattro membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; 2) due membri scelti dal consiglio tra i rappresentanti dei datori di lavoro; 3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il rappresentante del Ministero del tesoro nel consiglio di amministrazione. La scelta dei membri di cui ai numeri 1) e 2) e' fatta dal consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti. La carica di membri elettivi del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e' incompatibile con quella di membri elettivi del comitato esecutivo. In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato o quando il presidente medesimo cessi dalla carica nel corso del quadriennio, ne assume le funzioni un consigliere dallo stesso delegato scelto tra i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, sentito il consiglio medesimo. In mancanza di delega, ne fa le veci il piu' anziano d'eta' tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori, che non faccia parte del comitato speciale.
Art. 13
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