DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 656

Type DPR
Publication 1970-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Siena intese ad ottenere la istituzione della facolta' di lettere e filosofia presso l'universita' medesima;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' istituita presso l'Universita' degli studi di Siena la facolta' di lettere e filosofia con i due corsi di studi, che rilasciano l'uno la laurea in lettere, l'altro la laurea in filosofia. Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1970-71, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Art. 2

Per l'organico di tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970-71); b) cinque posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18 secondo comma della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).

Art. 3

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica Istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della facolta' di lettere e filosofia.

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 75. - CARUSO

Allegato

ALLEGATO Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena relativo all'istituzione della facolta' di lettere e filosofia. Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende l'Universita' di Siena e' aggiunta la seguente: facolta' di lettere e filosofia. Dopo l'art. 19 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facolta' di lettere e filosofia. FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA Art. 20. - La facolta' di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree: a) laurea in lettere (il corso di studi si distingue in due indirizzi "classico e moderno"); b) laurea in filosofia. Laurea in lettere Art. 21. - Durata del corso degli studi: quattro anni. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Insegnamenti fondamentali comuni ai due corsi: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facolta' di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Storia comparata delle lingue classiche; 4) Epigrafia greca; 5) Papirologia; 6) Antichita' greche e romane; 7) Etruscologia ed archeologia italica; 8) Topografia dell'Italia antica; 9) Topografia romana; 10) Archeologia dell'Africa romana; 11) Storia della letteratura latina medioevale; 12) Storia della lingua italiana; 13) Storia del Risorgimento; 14) Sanscrito; 15) Ebraico e lingue semitiche comparate; 16) Epigrafia ed antichita' semitiche; 17) Lingua e letteratura araba; 18) Filologia bizantina; 19) Filologia germanica; 20) Filologia slava; 21) Paleografia e diplomatica; 22) Numismatica; 23) Paletnologia; 24) Agiografia; 25) Antichita' medioevali; 26) Antropologia culturale; 27) Dialettologia italiana; 28) Filologia italiana; 29) Filologia musicale; 30) Letteratura ispano-americana; 31) Letteratura nord-americana; 32) Storia della critica d'arte; 33) Storia della critica letteraria; 34) Storia della scienza e della tecnica; 35) Storia del teatro; 36) Storia e critica del cinema; 37) Lingua e letteratura francese; 38) Lingua e letteratura tedesca; 39) Lingua e letteratura inglese; 40) Lingua e letteratura spagnola; 41) Lingua e letteratura russa; 42) Lingua, letteratura e storia giapponese; 43) Lingua, letteratura e storia cinese; 44) Storia del Cristianesimo; 45) Storia della Chiesa; 46) Archeologia cristiana; 47) Egittologia; 48) Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente; 49) Storia orientale antica; 50) Storia dell'arte del medio ed estremo oriente; 51) Storia dell'arte musulmana e copta; 52) Biblioteconomia e bibliografia; 53) Storia della musica; 54) Letteratura delle tradizioni popolari; 55) Etnologia; 56) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato pre- scelto come fondamentale; 57) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 58) Metodologia organizzativa e tecnica della documentazione bibliografica. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facolta' dell'ateneo. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; puo' pero' lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in piu', ed in tale caso puo' ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. Il preside, sentita, ove ritenga, la facolta' deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facolta'. Art. 22. - Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso per la laurea in lettere lo studente deve dichiarare l'indirizzo prescelto e presentare agli effetti dell'art. 21 il piano di studi. Laurea in filosofia Art. 23. - Durata del corso di studi: quattro anni. Titolo di ammissione: quello previsto dalle leggi vigenti. Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente; 6) Storia delle religioni; 7) Storia del Cristianesimo; 8) Storia della pedagogia italiana; 9) Psicologia; 10) Storia del Risorgimento; 11) Storia del diritto italiano; 12) Storia delle dottrine politiche; 13) Storia delle dottrine economiche; 14) Storia orientale antica; 15) Letteratura greca; 16) Economia politica; 17) Filosofia della scienza; 18) Logica; 19) Logica matematica; 20) Filosofia della storia; 21) Filosofia della religione; 22) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste nella tabella XII. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della facolta'. Art. 24. - Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve presentare agli effetti dell'art. 23 il piano di studi. Art. 25. - Il preside, sentito, ove ritenga, il consiglio di facolta', deve approvare per renderli definitivi, i piani di studio presentati dagli studenti nonche' le eventuali successive domande di variazione. Sono valevoli come esami biennali anche due esami annuali che, su diversi programmi di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni. Gli esami biennali possono essere sostituiti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in filosofia. Art. 26. - L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scientifica. La dissertazione scientifica verte sopra un argomento liberamente scelto dal candidato di intesa con un professore o con un libero docente, nell'ambito degli insegnamenti del proprio corso di laurea. Art. 27. - Coloro che avendo conseguito una delle lauree conferite dalla facolta' aspirino ad un'altra, sono iscritti al terzo o al quarto anno del relativo corso di studi su parere del consiglio di facolta'. Coloro che avendo conseguito una laurea conferita da altra facolta' aspirino alla laurea in lettere ovvero alla laurea in filosofia possono essere iscritti al secondo o al terzo anno del relativo corso di studi su parere del medesimo consiglio, a seconda della facolta' di provenienza e degli esami superati. Art. 28. - Il consiglio di facolta' stabilira' gli istituti dei vari corsi di laurea e determinera', secondo il criterio dell'affinita' di materia gli istituti, cui i professori e, se necessario, i liberi docenti fanno capo. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

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