DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. 669

Type DPR
Publication 1970-06-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di variazione delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della vita;

Vista la nota n. 11378 del 3 aprile 1970 con la quale l'istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice medio annuo del costo generale della vita ha raggiunto il 98,0 per l'anno 1965, il 100,0 per l'anno 1966, il 102,0 per l'anno 1967, il 103,3 per l'anno 1968, il 106,2 per l'anno 1969, rispetto al 94,0 dell'anno 1964;

Considerato che il rapporto fra l'indice medio annuo dell'anno 1969 e quello dell'anno 1964 comporta un aumento del 13,0 per cento;

Ritenuto che la risultanza di cui sopra denota il verificarsi, nell'anno 1969, dei presupposti previsti dall'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per far luogo, con decorrenza 1 gennaio 1970, alla variazione della misura delle pensioni, cosi' come dispone lo stesso articolo;

Considerato che la variazione della misura delle pensioni, ai sensi del citato art. 24, e' limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui e' compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1 luglio;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1970, l'importo annuo delle pensioni dirette ed indirette a carico del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, in atto al 31 dicembre 1969, e' aumentato: a) del 13 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 luglio 1965; b) dell'8,4 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1965 ed il 30 giugno 1966; c) del 6,2 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1966 ed il 30 giugno 1967; d) del 4,1 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1967 ed il 30 giugno 1968; e) del 2,8 per cento, per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1 luglio 1968 ed il 30 giugno 1969. Ai fini della determinazione della percentuale di aumento delle pensioni di riversibilita' si fa riferimento alla decorrenza delle pensioni dirette, da cui esse derivano.

SARAGAT DONAT-CATTIN - VIGLIANESI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 90. - CARUSO

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