DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. 696

Type DPR
Publication 1970-05-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, con il quale venne istituito un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Radioattivita'" presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Milano;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto, stipulato il 4 dicembre 1969, con il quale vengono aumentati i contributi che la Banca di credito finanziario di Milano e' tenuta a versare all'Universita' di Milano per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Radioattivita'" istituito con convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, n. 1101, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della predetta universita', nonche' l'impegno del predetto ente del versamento all'universita' medesima di una somma una tantum per indennita' di liquidazione spettante ai titolari succedutisi nel posto anzidetto durante il periodo 1 febbraio 1954-31 ottobre 1963.

SARAGAT MISASI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 121. - CARUSO

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1953, n. 74-art. 1

Repertorio n. 413 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Radioattivita'" presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali stipulata il 31 marzo 1953, n. 74 di repertorio. L'anno millenovecentosessantanove e questo giorno quattro del mese di dicembre in Milano, presso una sala del rettorato dell'Universita' degli studi in via Festa del Perdono, 7, innanzi a me, dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'universita' e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunziato d'accordo con me ufficiale rogante, si sono costituiti: Da una parte il prof. Romolo Deotto, nato a Viadana (Mantova) l'8 febbraio 1911 nella sua qualita' di magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1969; Dall'altra il dott. Sandro Lentati, nato a Milano il 23 settembre 1909, in rappresentanza della Mediobanca - Banca di credito finanziario, Societa' per azioni, con sede in Milano, via Filodrammatici, 10, debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione della medesima alla stipulazione del presente atto con deliberazione del 28 ottobre 1969; Premesso che con convenzione stipulata il 31 marzo 1953, n. 74, registrata all'ufficio del registro di Milano, atti pubblici, il 1° aprile 1953, n. 26728, mod. 1 vol. 1011, la Banca di credito finanziario di Milano (ora Mediobanca - Banca di credito finanziario) si e' assunta l'onere per il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radioattivita' presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Milano, obbligandosi a versare il contributo annuo di lire 2.000.000 (duemilioni); che a seguito di miglioramenti economici susseguenti alla data di stipulazione della predetta convenzione, il costo medio annuo di un professore universitario di ruolo ha raggiunto prima l'importo di L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) poi di L. 5.000.000 (cinquemilioni) per il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo; che nella predetta convenzione non era contemplato il fondo susseguentemente determinato dal Ministero della pubblica istruzione nella misura del 20% del trattamento economico, per gli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria; che ai sensi dell'art. 4 della convenzione istitutiva la Banca di credito finanziario e' tenuta ad adeguare al costo effettivo del posto il proprio contributo finanziario annuo; che il 29 gennaio 1965 venne stipulato, con decorrenza 1 novembre 1963, un atto (n. 287 di repertorio, registrato a Milano il 4 febbraio 1965 al n. 494 T1/ME vol. VI ufficio del registro atti pubblici) aggiuntivo alla convenzione piu' sopra citata nell'intento di adeguarla ai nuovi costi ed alle disposizioni dettate dal Ministero della pubblica istruzione in materia di cattedre convenzionate e che tale convenzione aggiuntiva non ebbe mai efficacia in mancanza dell'approvazione ministeriale necessaria, causa l'insorgere di difficolta' solo recentemente chiarite e risolte; Tutto cio' premesso tra la Mediobanca - Banca di credito finanziario di Milano rappresentata come sopra, e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del magnifico rettore, prof. Romolo Deotto, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Il presente atto aggiuntivo sostituisce a tutti gli effetti ed annulla l'atto aggiuntivo stipulato tra l'Universita' degli studi di Milano e la Mediobanca - Banca di credito finanziario di Milano, in data 29 gennaio 1965, repertorio n. 287, registrato a Milano il 4 febbraio 1965 al n. 494 T1/ME vol. VI ufficio del registro - Atti pubblici.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1953, n. 74-art. 2

Art. 2. A modifica dell'art. 2 della convenzione stipulata il 31 marzo 1953, citata in premessa, la Mediobanca - Banca di credito finanziario - si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Milano, mediante versamenti in una unica soluzione entro il mese di novembre di ciascun anno: a) l'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo, pari a L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila) per il periodo 1 novembre 1963-31 ottobre 1965 e L. 5.000.000 (cinquemilioni a far tempo dal 1 novembre 1965: b) una somma pari al 20% dei contributi di cui alla lettera a) e con le decorrenze ed i periodi in essa previsti, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria. Tale somma e' da calcolarsi in ragione di L. 940.000 (novecentoquarantamila) per il periodo 1 novembre 1963-31 ottobre 1965 ed in L. 1.000.000 (unmilione) a far tempo dal 1 novembre 1965. Si da' atto che la Mediobanca - Banca di credito finanziario dal 1 novembre 1963 ad oggi ha gia' effettuato una serie di versamenti a fronte degli impegni che ora assume nell'ammontare specificato alle lettere a) e b): in relazione sara' fatto luogo all'eventuale conguaglio che si renda necessario.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1953, n. 74-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2 sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Mediobanca - Banca di credito finanziario si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Mediobanca - Banca di credito finanziario, si impegna, altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1953, n. 74-art. 4

Art. 4. A modifica dell'art. 3 della convenzione istitutiva del posto, l'Universita' degli studi di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato, oltre all'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti dallo Stato stesso al titolare del posto convenzionato, anche la somma di cui al comma b) del precedente art. 2 per gli effetti suindicati o quella maggior somma dovuta nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1953, n. 74-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti a far tempo dal 1 novembre 1963 e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. Pertanto, vengono di conseguenza modificate la durata e la decorrenza della convenzione originaria cosi' come previsto all'art. 5 della stessa. L'obbligo di cui alla lettera b) del precedente art. 2 viene assunto dalla Mediobanca - Banca di credito finanziario, con le decorrenze richiamate, in sostituzione di quello previsto dall'articolo 6, comma secondo, della convenzione originaria di "corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare" nel caso di soppressione a qualsiasi titolo del posto in questione. Sempre in sostituzione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 6 della convenzione originaria, che rimane abrogato, la Mediobanca - Banca di credito finanziario si impegna a versare all'universita' in unica soluzione ed una sola volta, corrispondentemente all'intero periodo dalla decorrenza della convenzione originaria al 31 ottobre 1963, la somma di L. 1.556.250 (unmilionecinquecentocinquantaseimiladuecentocinquanta) pari ad una mensilita' per anno dell'ultimo stipendio goduto dai titolari succedutisi alla cattedra di radioattivita'. Tale somma verra' versata dall'universita' allo Stato.

Atto aggiuntivo alla convenzione 31 marzo 1953, n. 74-art. 6

Art. 6. Il presente atto aggiuntivo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano sara' registrato in esenzione da tassa di registro e bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante. Il presente atto consta di tre fogli di cui occupa otto facciate intere e parte della nona facciata. Romolo DEOTTO Sandro LENTATI Mario LUZI, ufficiale rogante Registrato a Milano il 16 dicembre 1969 al n. 5409 71/ ME vol. 35 - Ufficio del registro atti pubblici. - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.