DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. 700
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;
Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei trecentosettantacinque posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei duecentoquaranta posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936; 23 giugno 1969, n. 385; 23 ottobre 1969, n. 941 e 2 luglio 1970, n. 605, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti 86, 35, 29, 6, 25, 5, 1, 7, 12, 5, 5 e 2 posti di assistente di ruolo gia' destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali due altri posti non risultano coperti perche' i relativi concorsi sono andati deserti;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
I due posti di assistente ordinario attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato: UNIVERSITA DI NAPOLI Numero dei posti Facolta di lettere e filosofia: 1) cattedra di grammatica greca e latina (decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909).............................................. 1 UNIVERSITA DI GENOVA Facolta di medicina e chirurgia: 1) cattedra di scienza dell'ortogenesi (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495).......................................... 1
Art. 2
I predetti due posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari e vengono ripartiti come appresso: FACOLTA DI GIURISPRUDENZA Numero dei posti Universita di Bologna: 1) cattedra di diritto civile.................... 1 FACOLTA DI INGEGNERIA Universita di Napoli: 1) cattedra di tecnica urbanistica............... 1
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 124. - CARUSO
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