DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 702
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Pisa e' istituita la facolta' di scienze politiche. L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza, della stessa universita' passa a far parte della nuova facolta' di scienze politiche.
Art. 2
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, storia moderna I, scienza delle finanze, filosofia del diritto, storia delle dottrine politiche; b) sei posti di assistente, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto amministrativo, storia e istituzioni dei paesi afro asiatici, storia delle dottrine politiche, storia moderna I, sociologia, dottrina dello Stato.
Art. 3
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della laurea in scienze politiche.
SARAGAT MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 130. - CARUSO
Allegato A
ALLEGATO A Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Pisa relativo all'istituzione della facolta' di scienze politiche. Art. 1. - All'elenco della facolta' che comprende l'Universita' di Pisa e' aggiunta la seguente: Facolta' di scienze politiche. Art. 22. - E' abrogato e sostituito dal seguente: La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. L'art. 27, relativo alla propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza e' modificato nel senso che e' soppressa la propedeuticita' del diritto costituzionale nei riguardi della legislazione del lavoro. L'art. 34 (ex 37) e' modificato nel senso che l'istituto di sociologia cessa di far parte della facolta' di giurisprudenza e passa alla nuova facolta' di scienze politiche. Gli articoli 24, 28 e 30, relativi al corso di laurea in scienze politiche sono soppressi con lo spostamento della relativa numerazione. Dopo l'art. 37 (ex 40) vengono i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva relativi alla istituzione della facolta' di scienze politiche. TITOLO III Art. 38. - La facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 39. - Il curriculum degli studi si distingue in un biennio propedeutico comune ed in un biennio di specializzazione corrispondente agli indirizzi determinati dalla facolta'. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di facolta' stabilisce e rende noto agli studenti quali insegnamenti opzionali verranno impartiti durante l'anno; nonche' la durata annuale, semestrale o triennale di essi. Art. 40. - Nel biennio propedeutico comune sono previsti i seguenti corsi obbligatori: 1) Storia delle dottrine politiche; 2) Storia moderna primo; 3) Sociologia; 4) Istituzioni di diritto privato; 5) Istituzioni di diritto pubblico; 6) Diritto costituzionale italiano comparato; 7) Statistica; 8) Economia politica; 9) Filosofia della politica. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non piu' di due insegnamenti del biennio progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto ed in corrispondenza all'indirizzo prescelto. Gli insegnamenti cosi' anticipati sono detratti dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 41. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventuno insegnamenti, ivi comprese due lingue straniere scelte fra le seguenti insegnate nella facolta': francese, inglese, tedesco, spagnolo. Qualora vengano istituiti corsi semestrali o trimestrali il consiglio di facolta' stabilisce il valore da assegnare ai corsi stessi, in relazione al raggiungimento del numero dei corsi necessari per l'ammissione all'esame di laurea. Nel caso di corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del raggiungimento del numero minimo dei corsi stabilito al comma primo del presente articolo. Art. 42. - La facolta' prevede i seguenti indirizzi di specializzazione: a) storico-politico; b) politico-sociale; c) politico-amministrativo; d) politico-economico; e) politico-internazionale. Art. 43. - L'indirizzo storico-politico e' articolato in dieci unita' di corso annuali complessive. Sei unita' di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate ed almeno tre debbono essere ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi. Corsi dell'indirizzo storico-politico Obbligatori: Storia moderna II; Storia contemporanea; Storia economica; Storia delle relazioni internazionali. Opzionali: Storia dell'Europa orientale; Storia dell'Islam; Storia dell'Asia orientale; Storia dell'Africa contemporanea; Storia degli Stati Uniti; Storia dell'America latina; Storia del movimento operaio e del sindacalismo; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia della Chiesa nell'eta' moderna; Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo; Sociologia II; Sociologia politica; Scienza della politica; Geografia politica ed economica; Organizzazione internazionale; Sociologia della conoscenza; Dottrina dello Stato; Filosofia del diritto; Storia delle istituzioni politiche; Storia del diritto italiano nell'eta' moderna; Storia delle dottrine economiche; Storia dell'analisi economica. Art. 44. - L'indirizzo politico-sociale e' articolato in dieci unita' di corso annuali complessive. Cinque unita' di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate ed almeno tre debbono essere direttamente ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi. Corsi dell'indirizzo politico-sociale Obbligatori: Sociologia II; Sociologia del lavoro ed industriale; Sociologia urbano-rurale; Scienza della politica; Demografia. Opzionali: Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo; Storia economica; Teoria e politica dello sviluppo economico; Economia e politica del lavoro; Politica economica e finanziaria; Tecnica della programmazione economica; Statistica applicata alle scienze sociali; Psicologia; Antropologia culturale; Psicologia sociale; Geografia politica ed economica; Metodologia delle scienze sociali; Sociologia del diritto; Sociologia politica; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia della conoscenza; Sociologia della famiglia e dell'educazione; Storia della filosofia. Art. 45. - L'indirizzo politico-amministrativo e' articolato in dieci unita' di corso annuali complessive. Cinque unita' di corso annuali sono scelte dallo studente tra quelle effettivamente insegnate e almeno tre debbono essere direttamente ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi. Corsi dell'indirizzo politico-amministrativo Obbligatori: Scienza delle finanze; Diritto amministrativo (biennale); Diritto del lavoro; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Dottrina dello Stato. Opzionali: Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo; Storia contemporanea; Storia moderna II; Storia delle istituzioni politiche; Storia delle relazioni internazionali; Scienza della politica; Diritto parlamentare; Organizzazione della pubblica amministrazione; Politica economica e finanziaria; Diritto pubblico dell'economia; Teoria e politica dello sviluppo economico; Sociologia II; Sociologia politica; Sociologia, del lavoro; Tecnica della programmazione economica; Geografia politica ed economica; Teoria generale del diritto; Criminologia. Art. 46. - L'indirizzo politico-economico e' articolato in dieci unita' di corso complessive. Cinque unita' di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate e almeno tre debbono essere direttamente ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi. Corsi dell'indirizzo politico-economico Obbligatori: Scienza delle finanze; Politica economica e finanziaria; Economia e politica monetaria e creditizia; Macroeconomia; Economia internazionale. Opzionali: Econometria; Teoria e politica dello sviluppo economico; Contabilita' nazionale; Economia e politica del lavoro; Economia e politica industriale; Economia e politica agraria; Teoria dei prezzi e delle forme di mercato; Storia dell'analisi economica; Storia delle dottrine economiche; Storia economica; Tecnica della programmazione economica; Matematica per economisti; Principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche; Demografia; Ricerca operativa; Geografia economica e politica; Statistica economica; Statistica per la ricerca sociale; Sistemi economici comparati. Art. 47. - L'indirizzo politico-internazionale e' articolato in dieci unita' di corso annuali complessive. Cinque unita' di corso annuali sono scelte dallo studente tra quelle effettivamente insegnate e almeno tre debbono essere direttamente collegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi. Corsi dell'indirizzo politico-internazionale Obbligatori: Diritto internazionale; Storia delle relazioni internazionali; Storia contemporanea; Storia dell'Africa contemporanea; Organizzazione internazionale. Opzionali: Diritto internazionale privato; Diritto delle comunita' europee; Organizzazione economica internazionale; Diritto diplomatico consolare; Geografia politica ed economica; Diritto del lavoro; Diritto amministrativo; Scienza delle finanze; Storia delle istituzioni politiche; Storia dell'Europa orientale; Storia dell'Islam; Storia dell'Asia orientale; Storia dell'America latina; Storia degli Stati Uniti; Economia internazionale. Art. 48. - Allo scopo di coordinare e sviluppare i vari insegnamenti, di promuovere la ricerca scientifica e per favorire, coordinare e completare la cultura specifica degli allievi, sono istituiti i seguenti istituti policattedra: Istituto di studi storico-politici; Istituto giuridico; Istituto di economia e finanza; Istituto di sociologia. Art. 49. - All'inizio del quarto anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti della facolta', sia che si tratti di materia obbligatoria, sia che si riferisca a materia tra quelle indicate nei rispettivi indirizzi. Art. 50. - Lo studente iscritto a uno degli indirizzi del secondo biennio, puo' scegliere fra gli insegnamenti opzionali tre fra gli altri insegnamenti fondamentali impartiti nelle facolta' di giurisprudenza, di economia e commercio e di lettere e filosofia della Universita' di Pisa. Art. 51. - Disposizioni transitorie per gli studenti in corso al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento gli studenti iscritti nei precedenti anni accademici potranno scegliere l'indirizzo in cui intendono conseguire la laurea, adeguare ad esso i loro piani di studio, tenendo conto degli esami gia' sostenuti. I criteri di adeguamento dal vecchio al nuovo curricolo sono stabiliti dalla facolta'. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MISASI
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